Elettricità
Manutenzione e assistenza di:
Impianti Elettrici Civili e Industriali
Quadri Elettrici e Centralini
Automazioni
Impianti di Protezione contro le Scariche Atmosferiche
Impianti di Messa a Terra
Insegne al Neon
Sistemi Domotici
Illuminazione di Sicurezza (Emergenza Semplice e Centralizzata)
Verifiche Impianti Elettrici con ausilio di strumento elettronico certificato per la Norma CEI 64/8
Impianti Telefonici
Cablaggi Strutturati
TVCC
Impianti Antiintrusione Filari e Wireless, Analogici e Digitali in BUS
Impianti per la Rivelazione Fumi Analogici e Indirizzati
Impianti Citofonici e Videocitofonici di tipo Tradizionale – Elettronico – Digitale, in BUS e Wireless
Antenne Singole e Centralizzate sia Terrestri che Satellitari
TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI REALIZZATI DOPO IL 13 MARZO 1990, DEBBONO ESSERE COMPLETI DI IMPIANTO DI TERRA INTEGRATO DA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AD ALTA SENSIBILITA’ D’INTERVENTO, NELLE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD USO NON CIVILE (PROFESSIONALE E/O COMMERCIALE ) SUPERIORI A 200MQ O CON UTENZA UGUALE O SUPERIORE A 6KW, L’IMPIANTO DEVE ESSERE PROGETTATO DA PROFESSIONISTA INSCRITTO ALL’ALBO (INGEGNERE, PERITO, ECC.)
NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Ambito di applicazione del DPR 462/01
Il decreto si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si è in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) …per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione….Quindi sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti solo stagisti o praticanti.
Novità apportate dal DPR 462/01
La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.
Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per
* gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
* gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti…
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi